Multe stradali «italiane» e la loro notifica ai residenti all’estero: facciamo chiarezza

Multe stradali «italiane» e la loro notifica ai residenti all’estero: facciamo chiarezza

Accade sempre più spesso che a colori i quali abbiano la residenza in Repubblica ceca, vengano recapitati solleciti di pagamento ad opera di società italiane, deputate al recupero dei crediti, con i quali si viene invitati a saldare multe stradali relative a contravvenzioni commesse in Italia con il proprio veicolo immatricolato CZ.

A volte tali solleciti sono inviati direttamente da società ceche, anch’esse operanti nel settore del recupero crediti. Si tratta di società a loro volta incaricate da società italiane che, a loro volta, sono autorizzate da un dato Comune italiano a svolgere questa attività di recupero.

Si tratta di solleciti che, se non assecondati, non hanno tecnicamente la possibilità di raggiungere il loro obiettivo ovverosia la riscossione forzata in Rep. ceca di multe «italiane» . Infatti, come scritto in passato su questo sito, il sistema europeo a livello di riscossione delle multe c.d. transfrontaliere è ancora ad un livello embrionale: per cui, ad oggi, la Repubblica ceca non dispone degli strumenti per riscuotere, al posto dell’Italia, gli importi contenuti in verbali emessi dalla polizia italiana nei confronti di un veicolo immatricolato CZ o estero.

E’ costretto a metterlo nero su bianco la circolare del Ministero degli interni n. 6806 del 2017 la quale, trattando il tema qui affrontato, afferma: «Le norme comunitarie e convenzionali internazionali non consentono, ad oggi, di attivare efficaci strumenti di riscossione coattiva all’estero, mediante i quali incassare le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria qualora il trasgressore o l’obbligato in solido, residenti in altri Paesi, non abbiano provveduto al loro pagamento»

Tuttavia facciamo un passo indietro rispetto alla fase della esecuzione (come visto, solo minacciata dal mittente del sollecito ma giuridicamente impraticabile) e concentriamoci su quella della notificazione.

Un veicolo targato CZ commette in Italia un’infrazione che non è possibile contestare immediatamente. Si pensi al classico caso dell’eccesso di velocità. La polizia italiana accerta la violazione e rapidamente, grazie ad un collaudato sistema di scambio di informazione tra Stati membri, creato con le direttive 2011/82/UE e 2015/413, può individuare il proprietario del veicolo. Il più delle volte il corpo di polizia (o Comune italiano), come detto, esternalizza il servizio di riscossione.L’esperienza insegna che questi solleciti contengono, oltre ai dati identificativi del veicolo e del suo proprietario, gli estremi del verbale di polizia e l’indicazione della violazione commessa, la data ed il luogo della infrazione nonché, appunto l’invito a pagare. Accade spesso che non si indichi nella lettera a che titolo una detta società sia incaricata a riscuotere un credito altrui (quello del Comune italiano) pertanto, già su questo punto, il presunto trasgressore sarebbe legittimato a richiedere maggiore trasparenza al mittente del sollecito.

Vediamo comunque quali norme disciplinano questa attività di recupero del credito.

La normativa europea sopra indicata impone all’ente accertatore (e, quindi, alla società incaricata dal primo) di inviare al trasgressore, nel nostro caso residente all’estero,  una «lettera di informazione» nella lingua ufficiale dello Stato d’immatricolazione del veicolo con il quale è stata commessa l’infrazione. Nel nostro caso tale lingua sarà quella ceca. Inoltre tale lettera di informazione deve contenere  ogni informazione utile come: la tipologia di violazione commessa, la data e l’ora della stessa, l’articolo del Codice della Strada violato, la sanzione principale ed accessoria, nonché, ove opportuno, i dati del dispositivo eventualmente utilizzato per rilevare l’infrazione.

La legge italiana (d.lgs. 37 del 2014), attuativa delle direttive europee, contiene un modello di «lettera di informazione ». Eccolo:

https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=14G0004900200010110001&dgu=2014-03-21&art.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-21&art.codiceRedazionale=14G00049

Nella prassi questo modello non viene mai utilizzato.

Tale lettera di informazione – e qui arriva il punto cruciale – deve essere inserita nel plico contenente anche il «verbale di accertamento e contestazione» il quale deve anch’esso essere tradotto nella lingua dello Stato d’immatricolazione del veicolo, da notificare al proprietario del veicolo.

Queste regole sono sistematicamente disattese.

Il modulo di cui al link è un oggetto misterioso per le società di recupero ma quello che conta è che il verbale di accertamento e contestazione, debitamente tradotto in ceco, non  accompagna mai la lettera di informazione. Anzi, possiamo dire che i solleciti di pagamento che arrivano ai residenti in Rep. ceca quasi mai contengono  il verbale di accertamento e contestazione, né in italiano né in ceco.

In questo specifico caso, quindi, pare utile sottolineare che il ricevimento della «lettera di informazione » (o di un sollecito di pagamento che almeno cerchi di replicarne i contenuti) non sostituisce la notifica del «verbale di accertamento e contestazione». Lettera e verbale sono due atti diversi e distinti. Motivo per cui il mero ricevimento di un sollecito di pagamento, o lettera di informazione (come suggerisce la normativa europea), non è qualificabile come notifica del verbale di accertamento. Quindi il sollecito di pagamento non è idoneo ad interrompere il periodo di prescrizione (1 anno dall‘accertamento della violazione) entro il quale l’organo accertatore deve notificare il verbale.

Un ultimo aspetto riguarda le modalità di notifica.

In applicazione del Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007  l’Italia ha facoltà di notificare o comunicare atti giudiziari ed extragiudiziali alle persone residenti in un altro Stato membro direttamente tramite i servizi postali, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente. Il plico contenente la suddetta lettera di informazione sull’infrazione e il verbale può, pertanto, essere notificato all’intestatario del veicolo mediante Raccomandata internazionale con avviso di ricevimento, che fornisce prova dell’avvenuta consegna con data e firma del ricevente.

Brno, 9.2.2020