02 Feb Reato tributario e competenza territoriale del giudice italiano nel caso in cui l’autore sia un soggetto estero
Il codice di procedura penale (art. 8 c.p.p.) stabilisce una regola generale in forza della quale la competenza per territorio di un giudice a conoscere di un reato è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato. Pertanto se il reato si è consumato nel territorio ricompreso nel distretto giudiziario di un dato giudice, tale giudice dovrà occuparsi di tale reato.
Tuttavia il d.lgs. 74 del 2000 prevede una specifica disposizione (art. 18) per disciplinare la competenza territoriale del giudice nel caso di commissione di un reato tributario. Ribadita l’applicabilità generale del criterio della consumazione del reato, si stabilisce che, laddove non sia possibile applicare tale criterio, (in alcuni casi può essere difficile stabilire dove esattamente è stato consumato un reato tributario), allora sarà competente il giudice del luogo nel quale il reato viene accertato.
A questa regola, il legislatore ha previsto un’ulteriore deroga per i reati tributari c.d. dichiarativi (esempio: omessa dichiarazione, dichiarazione infedele, dichiarazione mediante artifici, dichiarazione fraudolenta): il reato si considera consumato nel luogo in cui l’autore del reato ha il domicilio fiscale. Se il domicilio fiscale è all’estero è competente il giudice del luogo di accertamento del reato.
Riassumendo: per i reati tributari c.d. dichiarativi si applica il criterio della consumazione del reato con la doverosa specificazione che per luogo della consumazione si intende il luogo del domicilio fiscale (se il domicilio è all’estero, non avendo il giudice italiano una competenza territoriale all’estero, ecco che allora risorge l’applicabilità del criterio dell’accertamento del reato). Invece per i reati diversi da quelli dichiarativi, ovverosia quelli in materia di documenti e di pagamento delle imposte, si applica il criterio della consumazione e, salvo sua inapplicabilità pratica, si applicherà quello del luogo di accertamento del reato. Ricordiamo che, per le persone giuridiche, il domicilio coincide con la sede fiscale o, in mancanza, la loro sede amministrativa. In caso di mancanza di quest’ultima, il domicilio coincide con il Comune ove si trova una sede secondaria o una stabile organizzazione. Se mancanti, il domicilio coincide con il luogo dove la persona giuridica esercita prevalentemente la propria attività.
In definitiva per reati commessi da soggetti con domicilio all’estero, rileverà sempre il luogo di accertamento del reato. Accertamento che avverrà sempre in Italia in base al luogo in cui si troverà l’Ufficio delle entrate deputato a svolgere l’accertamento (vedi art. 31 D.P.R. 600/73).
In caso di consolidato fiscale (trattasi di un regime fiscale opzionale che si realizza determinando in capo alla società controllante un’unica base imponibile per l’intero gruppo di imprese, consentendo di calcolare l’imposta in modo unitario), dal momento che esso non dà vita ad un autonomo soggetto di imposta rispetto alle società che vi partecipano, ma ad una pluralità di soggetti titolari dell’obbligazione, risulterà inapplicabile il criterio del domicilio fiscale pertanto si farà applicazione del criterio del luogo in cui il reato è accertato.